Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A.
Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 29 Maggio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
”
GARE DEL 29 MAGGIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare di andata delle Semifinali i sostenitori delle Società
AVELLINO, CARRARESE e L.R. VICENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26
C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
239/353
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
L.R. VICENZA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo, di
due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S. e art. 1 punto 1.2
del Regolamento Play Off – Play Out 2023-2024 (C.U. n. 236/L del 12.04.2024), valutate le
modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
CARRARESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato:
1. prima dell’inizio della gara, quattordici bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 17° minuto del secondo tempo, tre bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le
misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato al 1° e 7° minuto del secondo tempo, due fumogeni, nel recinto di gioco,
senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
PAZIENZA MICHELE (AVELLINO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
FRASCATORE PAOLO (AVELLINO)
PALMIERO LUCA (AVELLINO)
BERRA FILIPPO (BENEVENTO)
239/354
CICCONI MANUEL (CARRARESE)
ZUELLI EMANUELE (CARRARESE)
GRECO JEAN FREDDI PAS (L.R. VICENZA)
IL GIUDIC